Art. 1.
(Alta direzione, responsabilità e coordinamento).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.
      2. Ai fini indicati nel comma 1, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l'organizzazione e il funzionamento di essi.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina ogni anno il bilancio degli organismi informativi, lo comunica al Comitato parlamentare per la sicurezza e ne acquisisce il parere.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica,

 

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nomina con proprio decreto il Direttore generale del Servizio informazioni per la sicurezza (SIS) e i direttori dell'Area delle informazioni per la sicurezza estera (AE) e dell'Area delle informazioni per la sicurezza interna (AI).
      5. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, secondo le disposizioni del titolo secondo, capo terzo, della presente legge, la tutela del segreto di Stato e, in tale ambito, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalla presente legge.